Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo monocratico responsabile dell'amministrazione del Comune.

Gli organi del governo del Comune sono: Sindaco, Consiglio comunale e Giunta (art. 36 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

L’art. 50delD.Lgs. 267/2000, stabilisce cheil Sindaco ha le seguenti competenze:

  • è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
  • rappresenta l’Ente;
  • convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il presidente;
  • sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
  • esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
  • sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  • esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare,
  • adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (ex art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell’art. 32 l. n. 833/1978);
  • nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
  • attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  • provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Secondo l’art. 99del D.Lgs. 267/2000il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente da lui.

Il Sindaco di Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti,può nominare un Direttore Generaleal di fuori della dotazione organica. Il Direttore può essere assunto con un contratto a tempo determinato e previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Oltre che essere uno degli organi fondamentali del Comune, il primo cittadino, risulta anche essere un organo locale dello Stato. Le funzioni del Sindaco daUfficiale del Governosono contenute all’interno dell’art. 54del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Secondo tale articolo il Sindaco sovrintende:

  • alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  • alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza;
  • allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  • alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Il Sindaco è anche l’autorità comunale di protezione civile, secondo l’art. 15dellal. n. 225/1992.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui sopra, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stessa.

Per approfondimenti: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Pagina aggiornata il 16/10/2023

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